CIRCOLARE PER I CLIENTI: LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2024
INTRODUZIONE
Gentili Clienti,
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 la Legge di Bilancio 2024 (213/2023). Di seguito un breve sunto degli aspetti più rilevanti del provvedimento nonché della Legge di conversione del D.L. cosiddetto “Anticipi” (legge 191/2023) . Tutte le novità hanno effetto, ove non diversamente specificato, dall’anno 2024.
IMPOSTE SUL REDDITO
- Aumenta l’aliquota della imposta cedolare secca applicata sulle locazioni brevi (sino a 30 giorni) al 26% tranne che per la prima abitazione locata per la quale l’aliquota rimane al 21%.
- La cessione di immobili per la cui ristrutturazione si è usufruito dell’agevolazione superbonus sino a 10 anni dalla fine dei lavori è soggetta a plusvalenza tassata al 26%. Ai fini del calcolo della citata plusvalenza si considera la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto incrementato del 50% del costo dei lavori eseguiti se la vendita è effettuata dopo 5 anni dalla fine dei lavori. Ove la cessione intervenga prima dei 5 anni la plusvalenza è calcolata senza considerare il costo dei lavori. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo
- Dal 1/3/2024 aumenta dal 8% al 11% la ritenuta di acconto sul reddito applicata ai beneficiari dei bonifici relativi ai pagamenti per i lavori di ristrutturazione edilizia ed altre spese che diano diritto all’ottenimento di detrazioni o deduzioni.
- Dal 1/4/2024 Le ritenute di acconto attualmente previste per rapporti di agenzia vengono estesi agli agenti di assicurazione ed ai mediatori di assicurazione
- L’IVIE (imposta su immobili detenuti all’estero) aumenta dallo 0,76% al 1,06%. L’IVAFE (imposta sui prodotti finanziari detenuti all’estero) aumenta al 4 per mille per i valori detenuti in stato a regime fiscale privilegiato.
- Le plusvalenze sulle cessioni di metalli preziosi, in assenza della documentazione del costo di acquisto, sono pari al prezzo di vendita e non più al 25% dello stesso.
MISURE AGEVOLATIVE
- Viene prorogato il fondo di garanzia sui mutui prima casa, di importo superiore al 80% del valore dell’abitazione, per i seguenti nuclei familiari:
- nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui (garanzia sul 80% del mutuo)
- nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 45mila euro annui (garanzia sul 85% del mutuo)
- nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 50mila euro annui (garanzia sul 90% del mutuo)
- Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto:
- un esonero del 6% sulla quota dei contributi previdenziali carico del lavoratore a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
- Un esonero del 7% sulla quota dei contributi previdenziali carico del lavoratore a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
- E’ prorogata per 2024 la misura di esenzione dal reddito del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa nella misura di:
- € 1.000,00 per i dipendenti senza figli
- € 2.000,00 per i dipendenti con figli (inclusi i riconosciuti, affidati ed adottivi) con redditi propri non superiori a € 2.840,51 .
- L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nel 2024 è ridotta dal 10 al 5%, fermo restando i requisiti di legge per l’applicazione della misura.
- Il canone RAI passa da 90 a 70 euro annui.
- Viene riproposta la misura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti al 1° gennaio 2024 con applicazione di una imposta sostitutiva del 16%.
- È prevista l’esenzione da IMU per gli immobili posseduti da enti religiosi ed altri soggetti del terzo settore e adibiti allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.
- Dal 1° gennaio 2024 il credito d’imposta per il mezzogiorno viene sostituito dal credito d’imposta ZES unica che riguarda investimenti di importo non inferiore a 200mila euro.
REDDITO DI IMPRESA
- È prevista la possibilità di adeguamento del valore contabile delle rimanenze iniziali al 1/1/2023 a quello effettivo mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In entrambi i casi viene applicata una imposta sostitutiva del 18% sul valore eliminato o iscritto . In caso di eliminazione di rimanenze è inoltre previsto il pagamento dell’IVA sul valore sottratto con applicazione di un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito con successivo decreto.
IVA
- Le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica sono esenti dall’IVA solo ai fini di cura a condizione che ciò risulti da attestazione medica
ALTRE DISPOSIZIONI
- I modelli f24 che riportano compensazioni tra debiti e crediti devono obbligatoriamente essere spediti telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate (entratel/fisconline)
- E’ vietata la compensazione ai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo presso l’Agenzia di Riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.
- Le compensazioni dei crediti INPS da parte degli autonomi e professionisti iscritti alla gestione IVS e gestione sperata possono essere eseguiti solo il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Analoghe restrizioni sono previste per le compensazioni eseguite dai datori di lavoro
- Dal 1 gennaio 2024 è incrementato il massimale degli aiuti “de minimis” da 200 a 300mila