INTRODUZIONE
Gentili Clienti,
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 entrano in vigore le norme economiche e fiscali in essa contenute. Di seguito un breve sunto degli aspetti più rilevanti del provvedimento. Tutte le novità hanno effetto, ove non diversamente specificato , dall’anno 2022.
IRPEF/IRAP
- Le aliquote IRPEF passano da 5 a 4 con la soppressione dell’aliquota del 41% . La seconda aliquota passa dal 27% al 25% , la terza dal 38% al 35% e ricomprende i redditi sino a 50.000 euro . Oltre tale importo i redditi vengono tassati al 43%. La riduzione del carico fiscale va valutata caso per caso ma il beneficio più rilevante è riservato alla fascia di reddito medio e medio/alta.
- Il limite di reddito massimo per la percezione in busta paga del trattamento integrativo mensile di 100 euro che ha sostituito il c.d. “bonus Renzi”, senza ulteriori condizioni, scende da 28.000 a 15.000 euro. Per la fascia di reddito 15/28mila il trattamento è corrisposto solo nel caso in cui il valore totale delle detrazioni per oneri individuati dalla legge sia superiore all’imposta lorda, In quel caso il trattamento integrativo sarà pari alla differenza tra il totale delle detrazioni e l’imposta lorda con un tetto massimo di 1200 euro annui.
- E’ abrogata l’IRAP per le imprese individuali ed i professionisti. L’IRAP continua ad essere dovuta per tutte le altre tipologie di contribuenti (società di ogni tipo, studi professionali associati ecc.) .
- E’ prorogata al 2022 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
REDDITO D’IMPRESA
- Il regime del “patent box” viene totalmente rivisto: in luogo della detassazione dei redditi rivenienti direttamente o indirettamente dagli “intangibles” di proprietà dell’impresa (brevetti, know how, marchi ecc) si prevede una maggiorazione ai fini fiscali dei costi di ricerca e sviluppo di software protetti da copyright , brevetti industriali e disegni e modelli in misura del 110%: ad esempio a 1.000 euro di costi sostenuti per ricerca e sviluppo corrisponderà una deduzione fiscale di 2.100 euro che per una società di capitali equivale ad un risparmio fiscale aggiuntivo di 317 euro [1.100 * (24% di ires +4,82 di irap)]. L’agevolazione è cumulabile con il credito d’imposta ricerca e sviluppo calcolato sulle medesime spese.
- Il limite massimo annuale di 2 milioni di euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, stabilito in via provvisoria per gli anni 2020 e 2021, è confermato in via definitiva dal 2022.
- Viene prorogato al 30/6/2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali (fusioni, scissioni conferimenti d’azienda) consistente nella trasformazione in credito d’imposta di una quota di imposte anticipate dei partecipanti all’operazione straordinaria.
- Le società che hanno optato per la sospensione totale degli ammortamenti per il periodo d’imposta 2020 previsto dal DL 104/2020 possono effettuare la medesima scelta anche per il periodo d’imposta 2021.
- Gli incentivi per gli investimenti in tecnologie 4.0 vengono prorogati e rimodulati nel seguente modo:
- per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:
- fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- – dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per completezza si ricorda che per il 2022 sono in vigore le seguenti aliquote, già stabilite in precedenti provvedimenti:
- Per i beni strumentali materiali0 acquistati nel 2022 il credito passa al 40% sino ad un valore di beni di 2,5 mil/euro, del 20% sino a 10 mil/euro e del 10% per gli altri beni;
- Per i beni immateriali0 , incluse anche soluzioni di cloud computing per la quota di competenza, l’aliquota è del 20% sino a 1mil/euro;
- Per i beni strumentali ordinari (non 4.0) il credito è pari al 6%.
Tutti gli acquisti danno diritto alla fruizione in tre rate annuali di pari importo a partire dalla data di entrata in funzione del cespite.
- E’ prorogato il credito d’imposta r & s nelle seguenti misure
- 20% per ricerca e sviluppo per il 2022 e 10% dal 2023 con massimale di 5mil/euro
- 10% per innovazione tecnologica, innovazione in design e ideazione estetica sino al 31/12/2023 e 5% per gli anni 2024 e 2025 con massimale sino a 2mil/euro
- 15% per innovazione “green” e digitale nel 2022 sino a 2mil/euro, 10% nel 2023 , 5% nel 2024 con un massimale di 4mil/euro.
Rimane confermata per il 2022 la maggiorazione del credito per la sola attività di ricerca e sviluppo nella misura del 45% per le piccole imprese , 35% per le medie e 25% per le grandi che siano residenti nelle regioni svantaggiate inclusa la Puglia.
- E’ confermata sino al 31/12/2022 anche la misura del credito d’imposta del 45% per l’acquisto di beni strumentali nuovi per le regioni svantaggiate inclusa la Puglia.
- Si ricorda che è ancora in vigore la norma che prevede la riduzione del 50% per sette annualità dell’imposta sul reddito realizzato dalle imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite nel Mezzogiorno d’Italia, a condizione che, per almeno dieci anni, sia mantenuta l’attività e siano conservati i relativi posti di lavoro. Le zone interessate, identificate tramite particelle catastali, della Puglia, Molise e Basilicata sono indicate qui e qui .
BONUS SU LAVORI EDILIZI
- E’ prorogato il superbonus al 110% al 30/6/2025 per condomini, per edifici composti sino a quattro unità di proprietà posseduti da persone fisiche e quelli detenuti da ONLUS, APS ed OdV. La percentuale di detrazione rimarrà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023 e scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Nella proroga sono compresi i lavori effettuati nelle abitazioni dell’edificio interessato da parte dei possessori.
- E’ prorogato il superbonus al 110% al 31/12/2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari singole.
- Non è stata prorogata l’agevolazione al 110% per l’acquisto di colonnine elettrica di ricarica dei veicoli.
- E’ prorogato il bonus “facciate” con riduzione della detrazione dal 90% al 60%
- Sono prorogati a tutto il 31/12/2024 i seguenti bonus:
- Ristrutturazione edilizia al 50%
- Ecobonus tra il 50% ed il 75%
- Sismabonus tra il 50% e il 85%
- Bonus “mobili e grandi elettrodomestici” al 50%
- Bonus “verde” al 36% con tetto
I tetti di spesa rimangono immutati ad eccezione del bonus mobili che scende a 10.000 euro.
- Viene istituita una nuova detrazione del 75% fruibile in 5 anni per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e alla realizzazione di interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. E’ possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. I massimali di spesa sono di:
- 000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari singole all’interno di edifici che abbiano ingresso autonomo
- 000 euro per unità immobiliare nei condomini composti da un numero di unità immobiliari non superiore a 8
- 000 per unità immobiliare nei condomini composti da un numero di unità immobiliari superiore a 8
- Proroga delle opzioni per cessione del credito o sconto in fattura sin al 31/12/2025 per il superbonus ed al 31/12/2024 per gli altri bonus per i quali è prevista la cedibilità.
- E’ prevista l’esclusione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’acquisizione dell’asseverazione di congruità per tutti gli interventi diversi dal superbonus il cui costo complessivo sia inferiore a 10.000 euro o anche superiore purché essi rientrino tra gli interventi di edilizia libera.
- E’ prorogato al 31/12/2023 il credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti con un limite di 1.000 euro per unità immobiliare o 5.000 euro per edifici adibiti ad attività commerciale e istituzionale.
ALTRE AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI
- Sono prorogati al 31/12/2022 i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. In particolare, è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione nonché delle imposte sostitutive applicabili ai mutui correlati all’acquisto. Ove l’acquisto sia soggetto ad IVA essa dovrà essere corrisposta al venditore ma si tramuterà in un credito d’imposta spendibile ai fini IRPEF o di imposte indirette generate da acquisti successivi.
- Viene ampliata la detrazione per canoni di locazione stipulati da giovani sino a 31 anni per i primi quattro anni di contratto. La detrazione minima ammonta a 991,6 euro o al 20% del canone annuo sino ad un valore massimo di 000 euro
MISURE PER LA LIQUIDITA’
- Sono prorogate sino al 30/6/2022 le misure di aiuto all’accesso al credito da parte delle imprese con le seguenti modifiche:
- Le garanzie statali dal 1/4/2022 torneranno ad essere rilasciate dietro pagamento di una commissione
- La copertura della garanzia dei finanziamenti sino a 30.000 euro scende dal 90% al 80%
- Viene modificata la disciplina del microcredito (D.M. 176/2014)
- elevando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
- consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;
- prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati
IVA
- L’aliquota sugli assorbenti e tamponi per l’igiene femminile passa dal 22% al 10%.
- Dal 1/7/2022 è abolito il c.d. “esterometro”. Di contro le fatture attive e passive con controparte estera dovranno obbligatoriamente transitare dalla piattaforma di interscambio SDI.
- Anche per il 2022 le fatture emesse a persone fisiche per prestazioni mediche sono esentate dalla fatturazione elettronica.
LAVORO
- Nella legge di bilancio sono contenute svariate norme in tema di cassa integrazione, sgravi contributivi, congedi paternità, NASpI, disoccupazione dei co.co.co. , indennità di maternità, tirocinio e accessi al pensionamento per l’approfondimento delle quali invitiamo a contattare il Vostro consulente del lavoro. In questa sede si pone in evidenza che la L. 215/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva per i contratti di collaborazione occasionale in vigore dal 1/1/2022 all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante il sito web del Ministero del Lavoro, posta elettronica, sms o applicazione. L’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.