Con l’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre viene data la
possibilità ai contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2015, affidati agli Agenti della riscossione tra cui Equitalia, di definire gli importi debitori in via agevolata.
L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali
pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia.
Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni
incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale delle:
La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, avente ad oggetto:
Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all’ICI o all’IMU rientrano nella rottamazione. Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti, dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).
Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, presentando entro il 22 gennaio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata del decreto introduttivo della sanatoria, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5%:
Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto.
L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
Anche i contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della riscossione o che hanno già pagato in
parte il debito iscritto a ruolo, possono richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi siano in regola con i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, in questo caso:
Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di
pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.
Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015.
Definizione agevolata delle somme da versare.
1. Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse;
2. Importi maturati a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Presentazione di un’istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell’agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.
Il termine ultimo è il 22 gennaio 2017. Che però cade di domenica quindi sarà posticipato al 23.