Gentili Clienti,
Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto legge 23/2020 , soprannominato decreto “liquidità” perché punta principalmente a supportare la capienza finanziaria degli operatori economico attraverso il ricorso al credito bancario con modalità semplificate e lo spostamento delle scadenze fiscali.
Come ormai usuale nell’ultimo mese, elenchiamo qui di seguito i passaggi del decreto che riteniamo possano rivestire per Voi maggiore interesse.
- Finanziamenti alle imprese tramite il fondo centrale di garanzia (art.13): Viene disposto un accesso semplificato al fondo di garanzia e, in alcuni casi , all’applicazione di tassi d’interesse calmierati. Le misure variano sulla base della dimensione del soggetto richiedente e sono aperte sia alle imprese che ai professionisti . In sintesi le tipologie di intervento sono le seguenti:
- microfinanziamenti per imprese e professionisti che rilascino una autocertificazione relativa ai danni subiti a causa dell’epidemia: rilascio di garanzia statale gratuita del 100% per finanziamenti (o rifinanziamenti) di importo massimo pari al 25% del fatturato (come risultante dall’ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di finanziamento) e comunque non superiore a 25mila euro , di durata non superiore a 6 anni e preammortamento obbligatorio di 18/24 mesi . I tassi di interesse sono fissati sulla basi di parametri complessi ma dovrebbero essere compresi tra 1,2% e 2,0%. Questa misura sarà però operativa solo dopo il rilascio di autorizzazione da parte dell’ Unione Europea.
- finanziamenti a imprese con fatturato inferiore a 3,2 milioni di euro che rilascino una autocertificazione relativa ai danni subiti a causa dell’epidemia: rilascio di garanzia statale gratuita del 90% cumulabile con garanzia del 10% rilasciata da un consorzio fidi. Il finanziamento (o rifinanziamento) non può eccedere il 25% del fatturato.
- finanziamenti a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 : rilascio di garanzia statale gratuita del 80% (elevabile al 90% a seguito di rilascio di autorizzazione comunitaria) su finanziamenti che – fermo restando il tetto massimo di 5 milioni – non possono superare alternativamente:
- il doppio della spese salariale annua
- il 25% del fatturato
- fabbisogno autocertificato per costi di capitale di esercizio e per i successivi 18 mesi (pmi) e 12 mesi (altre imprese)
Finanziamenti di importo superiore a 5 milioni di euro saranno gestiti tramite altro strumento di garanzia gestito dall’agenzia ministeriale SACE e regolato dall’art.1 del decreto.
- Sospensione versamenti ed altre norme fiscali (art.18/19/20/21/22/23/24/26) :
- per tutti gli enti non commerciali con sola attività istituzionale e per i soggetti economici con ricavi non superiori a 50 milioni di euro che abbiano subito una riduzione del fatturato del 33% per ciascuno dei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 (sono compresi tutti i soggetti che abbiano avviano l’attività dopo il 31 marzo 2019) sono sospesi per i mesi di aprile e maggio i versamenti di:
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente (non autonomo)
- iva
- inps ed inail
tutti i pagamenti devono essere eseguiti il 30 giugno in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da detta data . Per le associazioni sportive le norme dedicate di cui all’art. 61 del D.L. 18/2020 sono estese ai mesi di aprile e maggio. Inoltre:
- E’ prorogata la sospensione facoltativa dell’ applicazione delle ritenute sui compensi e ricavi percepiti sino al 31 maggio da imprese e professionisti , purché privi di dipendenti. Le ritenute non applicate dovranno essere versate direttamente dal percipiente entro il 31 luglio in una sola soluzione o in 5 rate mensili a partire da tale data.
- gli acconti d’imposta per il 2020 possono essere versati con metodo previsionale purché a conguaglio non siano inferiori all’80% del debito effettivo.
- i versamenti che avevano scadenza il 20 marzo scorso (ad esempio le tasse libri sociali o le ritenute su lavoro autonomo del mese di febbraio) possono essere eseguiti entro il 16 aprile senza sanzioni.
- le certificazioni uniche possono essere trasmesse telematicamente e consegnate ai percipienti entro il 30 aprile
- i certificati di regolarità fiscale previsti dalla normativa sulle ritenute negli appalti emessi nel mese di febbraio sono validi sino al 30 giugno 2020.
- i termini per il trasferimento di residenza e per la vendita di altra abitazione detenuta ai fini del mantenimento delle agevolazioni prima casa sono sospesi sino al 31/12/2020.
- il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre può essere eseguito entro il termini del secondo trimestre purché il debito non sia superiore a 250 euro. Se la somma degli importi dovuti per il primo e secondo trimestre è anch’essa inferiore a 250 euro il termine è spostato alla scadenza del terzo trimestre.
- Sottoscrizione dei contratti bancari e comunicazioni in via semplificata (art.4): anche al fine di agevolare la sottoscrizione dei contratti di finanziamento di cui all’art. 13 , vengono introdotte disposizioni per la sottoscrizione in via remota di contratti e comunicazioni bancarie.
- Norme in materia di bilancio di esercizio (art.6/7/8): non si applicano le norme del codice civile previste in caso di conseguimento di perdite di importo rilevante che intacchino il capitale sociale per i bilanci degli esercizi che si chiudano entro il 31/12/2020. Non rilevano al fine della redazione del bilancio 2019 i problemi continuità aziendale dovuti all’epidemia. I finanziamenti dei soci effettuati entro il 31/12/2020 non sono postergati, ovvero non devono esser pagati solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori.
- Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art.11): sono sospesi i termini per il pagamento delle cambiali e di altri titoli di credito sino al 30/4/2020 . Stessa sospensione per i termini di protesto degli assegni : gli assegni possono essere presentati all’incasso ma in caso di incapienza tutti le azioni conseguenti sono sospese sino al 30 aprile . E’ opportuno quindi privilegiare , ove possibile, l’incasso tramite bonifico.
- Sospensione dei mutui “prima casa” (art.12) : si chiarisce che la sospensione dei mutui prima casa è estesa anche a commercianti , artigiani , co.co.co. e professionisti iscritti alla gestione separata INPS
- Estensione del campo di applicazione del credito d’imposta per la sanificazione (art.30): il credito d’imposta del 50%, già previsto per il sostenimento di spese di sanificazione di cui al DL 18/20, è applicabile anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute ecc), detergenti per le mani , disinfettanti , barriere divisorie , pannelli protettivi ecc. . Le modalità concrete di applicazione del credito sono rinviate ad un decreto ministeriale che dovrà essere emesso entro metà aprile.
- Soggetti esclusi dal fondo di “ultima istanza” di cui al dl 18/20 : viene chiarito che i soggetti iscritti a casse previdenziali professionali (avvocati, medici ecc.) possono percepire l’indennità di 600 euro solo se non sono iscritti pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio dipendenti)