Gentili clienti,
In G.U. del 19 maggio è stato pubblicato il decreto legge n. 34 contenente ulteriori misure per fronteggiare le ripercussioni economiche negative derivanti dall’emergenza sanitaria in corso.
Si tratta di un provvedimento ponderoso sia per quanto riguarda gli stanziamenti previsti (55 miliardi, pari a due leggi finanziarie) che per il numero di misure previste.
Segnaliamo alla Vostra attenzione i passaggi del decreto che riteniamo possano essere di Vostro interesse.
sostegno alle attività economiche
articolo 25 è previsto un contributo a fondo perduto riservato agli operatori economici (imprese, professionisti e imprenditori agricoli) che abbiano conseguito un fatturato non superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e che siano ancora in attività alla data di presentazione dell’istanza di erogazione. Sono esclusi i co.co.co, i professionisti iscritti all’Inps ed i lavoratori dello spettacolo che abbiamo già percepito l’indennità da 600 euro. Sono esclusi inoltre i percettori di reddito di lavoro dipendente e tutti i professionisti iscritti a casse previdenziali autonome a prescindere dalla percezione o meno di altre indennità. Il contributo è cumulabile con l’indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (commercianti ed artigiani).
Il contributo sarà erogato a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019. Per il conteggio del fatturato si fa riferimento alla data di consegna dei beni o di prestazione di servizi e non alla data di emissione della fattura. Sono esentati da tale ultima condizione i soggetti che hanno avviato l’attività a partire dal 1/12019 oltre ai soggetti residenti nei comuni inclusi nelle zone di emergenza sanitaria.
Il contributo esentasse è calcolato in percentuale variabile sulla differenza di fatturato citata:
con una soglia minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società. La richiesta del contributo dovrà essere inoltrata in via telematica all’Agenzia delle entrate con modalità da determinare con separato provvedimento.
articolo 26 ai soggetti che partecipino ad operazioni di aumento di capitale, deliberato ed eseguito entro il 31/12/2020, in società con fatturato conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso compreso tra 5 e 50 milioni di euro e che abbiano subito nel bimestre marzo/aprile 2020 una riduzione di fatturato superiore al 33% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente che deliberino ed eseguano un aumento di capitale entro il 31/12/2020, spetta un credito d’imposta esentasse pari al 20% dell’aumento stesso. Per le società con fatturato superiore a 10 milioni di euro l’aumento di capitale minimo ammissibile è di 250mila euro.
L’importo massimo dell’aumento agevolato è di 2 milioni di euro ed è previsto il divieto di distribuzione di riserve nonché l’obbligo di mantenimento della partecipazione riveniente dal conferimento sino al 31 dicembre 2023.
Sono escluse dal beneficio le società controllante, controllanti e collegate.
Alle società oggetto dell’operazione di aumento del capitale sociale spetta, sempre con riferimento all’aumento eseguito, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite di esercizio 2020 (quindi quelle emerse in occasione dell’assemblea di bilancio 2021) che eccedano il 10% del patrimonio netto e comunque in misura non superiore al 30% dell’aumento effettuato. Ad esempio:
Anche questo credito è esentasse ma le perdite fiscali riportabili sono diminuite dell’importo del credito percepito.
Le aziende con fatturato 2019 superiore a 10 milioni di euro possono emettere titoli di debito (“strumenti finanziari”) per un ammontare massimo pari a tre volte l’aumento di capitale effettuato o al 12,5% dei ricavi . Tali titoli sono sottoscrivibile da Invitalia attingendo ad un fondo dedicato ed hanno durata massima di 6 anni.
articolo 28 ai soggetti con fatturato inferiore a 5 milioni di euro (limite non applicabile alle strutture alberghiere) ed agli enti non commerciali spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione (anche leasing o concessione) degli immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività economica o istituzionale a prescindere dalla categoria. In caso di affitto d’azienda , o altre prestazioni composite di locazione e servizi, il credito ammonta al 30% del canone.
Il credito esentasse è concesso per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per le strutture ricettive). Per le imprese commerciali è previsto il requisito della diminuzione del fatturato del 50% per mese di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente. Il credito è utilizzabile in compensazione solo dopo l’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito è altresì cedibile ad altri soggetti incluse banche ed intermediari finanziari. Il credito ceduto deve essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro un anno e non può essere oggetto di rimborso (norma contenuta nell’art. 122 del decreto).
articolo 38 sono previste una serie di misure a sostegno delle start-up innovative: rifinanziamento del programma “Smart & Start”, contributi per acquisto di servizi da parte di incubatori d’impresa, business angels ecc , rafforzamento del fondo di sostegno al venture capital , inclusione tra i soggetti che possono stipulare contratti nell’ambito di programmi di ricerca e sviluppo per i quali il committente può ottenere il relativo credito d’imposta, incremento della percentuale di detraibilità IRPEF dell’investimento nel capitale da parte di persone fisiche , stanziamenti dedicati del fondo di garanzia.
Sono altresì previsti contributi a fondo perduto per la realizzazione di prototipi di videogames.
articolo 53 i soggetti che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione di aiuti di stato in quanto non spettanti, possono accedere a nuove misure di sostegno economico ottenendo i contributi al netto del debito non saldato.
articolo 65 sino al 31/12/2020 è sospeso l’obbligo di pagamento dei contributi ANAC per la partecipazione a gare.
articolo 84 tutte le forme di indennità da 600 euro previste dal D.L. Cura Italia per il mese di marzo 2020 sono erogate anche per il mese di aprile in forma automatica a chi ha percepito le somme per il mese di marzo.
Per il mese di maggio l’indennità spetta nella misura di 1000 euro a:
Per i mesi di aprile e maggio l’indennità spetta nella misura di 600 euro a:
Tutte le indennità sono incompatibili con la percezione di redditi di lavoro dipendente o pensione (salvo che per la pensione di invalidità come da articolo 86 del decreto).
articolo 95 è demandata all’INAIL l’attivazione di bandi ISI destinati alle aziende per l’acquisto di
articolo 120 e’ previsto un credito d’imposta del 60% sino a 80mila euro di spesa per l’adeguamento degli spazi di lavoro e delle zone aperte al pubblico alle misure di prevenzione della diffusione del virus. Tale misura può essere indicata in particolare per le attività in cui è maggiore il contatto col pubblico (parrucchieri, centri estetici, bar, ristoranti). Il credito è utilizzabile in compensazione oppure è cedibile ad altri soggetti incluse banche ed intermediari finanziari. Il credito ceduto deve essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro un anno e non può essere oggetto di rimborso (norma contenuta nell’art. 122 del decreto).
articolo 124 le cessioni di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale sono esenti da IVA sino al 31/12/2020 (senza incidenza sul pro rata di detrazione). Successivamente saranno soggette all’aliquota del 5%.
articolo 125 il credito d’imposta esentasse per la sanificazione è esteso agli enti non commerciali e sale al 60% per un tetto massimo di spesa di 60mila euro per i seguenti acquisti di beni e servizi:
Il credito è utilizzabile in compensazione o è cedibile ad altri soggetti incluse banche ed intermediari finanziari. Il credito ceduto deve essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro un anno e non può essere oggetto di rimborso (norma contenuta nell’art. 122 del decreto).
articolo 177 sono esentati dal pagamento della prima rata IMU i titolati di impianti termali e strutture ricettive (per queste ultime solo in caso di gestione diretta).
articolo 181 i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento della TOSAP sino al 31 ottobre 2020. Vengono semplificate le procedure per la concessione di spazi esterni.
articolo 186 il credito d’imposta pubblicità per il solo anno 2020 è pari al 50% degli investimenti effettuati senza calcolo dell’incremento rispetto all’anno passato.
articolo 244 la misura del credito d’imposta ricerca e sviluppo è incrementato per le imprese localizzate nelle regioni del sud con percentuali variabili a seconda dei parametri dimensionali dell’azienda: con fatturato inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 50 dipendenti il credito sale al 45% , con fatturato sino a 50 milioni di euro al 35% , per le altre al 25%.
articolo 245 alle attività finanziate con la misura “resto al sud”che abbiano completato l’investimento spetta un contributo a fondo perduto di 15mila per le ditte individuali e di 10mila euro per socio per le società sino ad un massimo di 40mila euro.
misure fiscali
articolo 24 tutti gli operatori economici con fatturato inferiore a 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso sono esentati dal pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020. Quest’ultimo valore sarà escluso anche dal conteggio finale dell’imposta 2020. Sono escluse le imprese finanziarie ed assicurative nonché i soggetti che calcolano l’imposta con il metodo c.d. retributivo (pubblica amministrazione, enti non commerciali) . Rimangono comunque dovuti gli acconti per l’anno 2019 scaduti a settembre e novembre 2019.
Articolo 50 ai fini dell’applicazione della disciplina del super ammortamento per i beni per i quali è stato versato un acconto entro il 31/12/2019. Il termine per la consegna degli stessi passa al 31/12/2020.
articolo 126 viene prorogato al 16 settembre 2020 il termine di pagamento ,in unica soluzione o in quattro rate mensili , delle imposte sospese sino al 16 maggio.
articolo 134 l’applicazione dell’imposta IVAFE è estesa a società semplici ed enti non commerciali sino ad un tetto massimo di 14mila euro.
articolo 137 la rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate detenute al 1/7/2020 deve essere effettuata con perizia giurata e versamento entro il 30 settembre 2020.
articolo 140 viene estesa sino al 1 gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni per i commercianti con fatturato sino a 400mila euro che non trasmettono giornalmente i corrispettivi in via telematica.
articolo 144 gli avvisi bonari ex art, 36bis e art, 36 ter del DPR 600/1973 nonché gli avvisi per tassazione separata scaduti nel periodo tra il 8 marzo 2020 e la data di pubblicazione del decreto sono considerati tempestivi se pagati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione o in quattro rate mensili.
articolo 154 il termine di pagamento delle cartelle di pagamento slitta al 31 agosto . I piani di rateazione emessi sino al 31 agosto 2020 si considerano decaduti in caso di mancato pagamento di dieci rate anziché cinque. Il termine di pagamento delle rate relative alla c.d . rottamazione delle cartelle slitta al 10 dicembre 2020. I soggetti per i quali alla data del 31/12/2019 sia stata dichiarata l’inefficacia della “rottamazione” possono accedere alla rateazione per le cartelle già oggetto delle definizioni non andate a buon fine.
articolo 157 è previsto uno spostamento dei termini di notifica di accertamenti ed altri atti impositivi in scadenza dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.
Misure per il lavoro
articolo 68 – 71 è esteso il periodo di concessione della cassa integrazione con causale “emergenza COVID” sino al 31 agosto 2020 con possibilità di estensione di ulteriori cinque settimane per i datori di lavoro che abbiano esaurito le prime nove. Sono previste semplificazioni burocratiche per l’erogazione delle somme per i trattamenti di cassa integrazione .
articolo 72 è prolungata sino 31 luglio la possibilità di accedere alle misure di congedo parentale già previste nel D.L.18/2020 con corresponsione della metà dello stipendio e copertura previdenziale integrativa. Il bonus baby sitter è aumentato sino a 1.200 euro (2.000 per gli operatori sanitari) ed esteso anche alle spese per iscrizione a centri estivi strutture educative ecc.
articolo 80 è prorogato a cinque mesi a partire dal 17 marzo 2020 il divieto di licenziamento individuale e collettivo per giustificato motivo oggettivo.
articolo 85 ai lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti per complessive 10 ore settimanali spetta una indennità di 500 euro per i mesi aprile e maggio. Sono esclusi pensionati , titolari di reddito di cittadinanza, percettori delle indennità da 600 euro.
articolo 90 i dipendenti con figli di età inferiore a 14 anni hanno diritto di svolgere la prestazione in smart working ove ciò sia compatibile con la tipologia di attività svolta. Più in generale il lavoro agile è consentito anche in assenza di accordi individuali e con strumenti informatici di proprietà del lavoratore.
articolo 92 le indennità NASPI e DIS-COLL in scadenza tra il marzo ed il 30 aprile sono prorogate per due mesi a partire dal giorno di scadenza.
articolo 93 è consentito il rinnovo in assenza di causale dei contratti a tempo determinato sino al 30 agosto 2020.
articolo 98 ai lavoratori e collaboratori impiegati presso enti ed assunzioni sportive spetta una indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio non compatibile con reddito di cittadinanza ed altre indennità emergenziali . L’indennità spetta anche ai collaboratori con compensi inferiori alla soglia per la tassazione IRPEF.
articolo 128 il c.d. bonus “renzi” viene erogato anche ai lavoratori con base imponibile IRPEF pari a zero a seguito del minor reddito prodotto a causa dell’emergenza sanitaria.
articolo 150 è stabilito che dal 1 gennaio 2020 le somme indebite percepite dal lavoratore vadano restituite al datore di lavoro al netto della ritenuta e non costituiscano per il lavoratore onere deducibile. Al datore di lavoro spetta un credito d’imposta utilizzabile in compensazione pari al 30% delle somme ricevute.
articolo 152 sino al 31 agosto sono sospesi i pignoramenti presso terzi disposti dall’agenzia della riscossione su stipendi e pensioni
Misure per privati e famiglie
articolo 82 è istituito un reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà economica pari ad un valore compreso tra 400 e 800 euro in relazione a specifici parametri. Il reddito è erogato per due mesi e spetta a famiglie con patrimonio immobiliare inferiore a 10mila euro, reddito del mese di aprile inferiore al contributo spettante ed ISEE 2019 inferiore 15mila euro. Sono esclusi i nuclei familiari in cui vi sia un titolare di pensione o di reddito di cittadinanza o di indennità da 600 euro.
articolo 119 e 121 sino al 31 dicembre 2021 sono potenziate le agevolazioni per risparmio energetico . Questi gli aspetti principali:
articolo 159 la possibilità di richiedere il rimborso da 730 direttamente all’Agenzia delle Entrate è estesa anche ai lavoratori con un sostituto d’imposta che non sia in grado erogare le somme per assenza o insufficienza di debito da compensare.
articolo 176 le famiglie con un ISEE 2019 inferiore a 40mila euro possono richiedere un voucher di 500 euro (300 per le famiglie con due elementi, 150 per un solo elemento) spendibile in unica soluzione in strutture ricettive situate in Italia .Il voucher sarà usufruito in misura del 80% come sconto in fattura e per il 20% sotto forma di detrazione IRPEF. Gli operatori recupereranno il proprio credito in compensazione o con cessione ad altri soggetti incluse le banche.
articolo 215 i titolari di abbonamenti di trasporto pubblico o ferroviario che nel periodo di emergenza sanitaria non hanno potuto usufruire del servizio possono ricevere un voucher o l’estensione della durata del titolo.
articolo 229 sono previsti incentivi , nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, all’acquisto di biciclette anche a pedalata assistiti e monopattini pari al 60% del costo sino a 500 euro.