Come accennato nella circolare sulla legge di bilancio inviata pochi giorni fa sono entrate in vigore norme cogenti per l’avvio di attività di collaborazione occasionale che sino ad ora non erano soggette a particolari obblighi formali.
In particolare è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio del rapporto all’ufficio competente dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.
Quest’ultimo ufficio ha emesse ieri una nota esplicativa al riguardo visibile qui . Gli aspetti salienti sono:
- L’obbligo riguarda i soli committenti organizzati sotto forma d’impresa (esclusi i professionisti ed i privati);
- Sono esentati i rapporti già soggetti ad altra forma di comunicazione (co.co.co., i cosidetti “riders” ed altri) ;
- La comunicazione può essere fatta anche tramite una email ordinaria all’indirizzo dell’ufficio provinciale . Tutte le emails sono in calce alla nota , per la provincia di Bari, ad esempio, l’indirizzo è ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it . La copia della comunicazione inviata dovrà essere conservata per esibizione in caso di eventuale controllo;
- La comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.