Dal 1 gennaio scorso entra in vigore la nuova definizione di credito bancario deteriorato conforme a quella utilizzata a livello europeo.
Si ricorda che un credito bancario ( o di altro intermediario finanziario) si considera deteriorato se si verificano entrambe le condizioni:
- è scaduto da oltre 90 giorni (o 180 giorni in casi specifichi come i crediti verso la P.A.)
- l’importo del credito è rilevante
La modifica riguarda il concetto di rilevanza. Si considerano deteriorati i crediti :
- di valore assoluto superiore a 100 euro e al 1% dell’esposizione complessiva per le persone fisiche e le imprese esposte sino ad un milione di euro.
- di valore assoluto superiore a 500 euro e al 1% dell’esposizione complessiva per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.
Inoltre
- Nel caso in cui il cliente intrattenga diversi rapporti con la stessa banca (ad esempio più conti correnti) non sarà più automatica la compensazione tra saldi debitori e creditori ma dovrà essere il cliente a gestire i passaggi di denaro per la chiusura delle esposizioni deteriorate.
- Nel caso la banca faccia parte di un gruppo bancario si sommano le esposizioni nei confronti delle banche dello stesso gruppo.
- La valutazione del titolate del debito deteriorato può estendersi, a discrezione della banca, anche ai soggetti fisici e giuridici ad esso collegati.
- Il deterioramento del credito può avvenire anche a seguito di una rideterminazione delle condizioni contrattuali dalla quale derivi un debito eccedente di importo superiore al 1% dell’esposizione complessiva.
- Il pagamento del debito deteriorato consente, dopo tre mesi la fuoriuscita dallo stato di default .
Si sottolinea che questa disciplina pur non incidendo sulle segnalazioni alla centrale rischi può determinare un peggioramento della considerazione del cliente da parte della banca ed un conseguente aumento del costo del credito.