SOMMARIO
INTRODUZIONE
TRIBUTI COMUNALI
REDDITO D’IMPRESA
IRPEF
“SUPERBONUS 110%”
ALTRE AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI VARIE
MISURE PER LA LIQUIDITA’
IMPOSTA DI REGISTRO
IVA
LAVORO
REDDITI DA FABBRICATI/CEDOLARE SECCA
RISCOSSIONE
INTRODUZIONE
Gentili Clienti,
Con l’approvazione della Legge finanziaria 2021 entrano in vigore le norme economiche e fiscali in essa contenute.
Inoltre – pochi giorni prima dell’emanazione del suddetto provvedimento – i tre decreti c.d. “ristori” (bis, ter e quater) emessi nei mesi scorsi – sono stati unificati e convertiti in una unica legge con alcune integrazioni rispetto ai testi originali. Infine è prevista entro la fine di questo mese l’emanazione di un nuovo decreto ristori con un ulteriore notevole stanziamento finanziario.
Proponiamo, di seguito, un breve sunto degli aspetti più rilevanti dei due provvedimenti approvati.
TRIBUTI COMUNALI
– Sono esclusi dal pagamento della prima rata IMU 2021 gli immobili:
o adibiti a stabilimenti balneari e termali;
o in categoria catastale D/2 oltre ad agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, discoteche , sale da ballo , night club e simili purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
o in categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
– Nel 2021, ai pensionati non residenti in Italia, spetta la riduzione del 50% dell’IMU e del 66% della TARI per un solo immobile abitativo situato in Italia e non locato né concesso in comodato.
– È prorogato al 31 marzo 2021 l’esonero COSAP e TOSAP per gli esercizi di ristorazione.
REDDITO D’IMPRESA
– Viene riproposta, come avviene ormai da anni, la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11% e pagabile in 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021. Entro la stessa data va redatta e giurata la relativa perizia. E’ inoltre riconosciuta la possibilità di avvalersi della disciplina agevolata anche in riferimento alle attività immateriali, incluso l’avviamento, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%; inoltre il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando un’imposta sostitutiva del 10 per cento.
– Il soggetto risultante o beneficiario da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda) ha facoltà di trasformare le perdite pregresse e le eccedenze ACE in credito d’imposta.
– E’ previsto un regime opzionale di tassazione dei ristorni dei soci delle cooperative destinati ad aumento di capitale: tassazione del 12,50% al momento dell’attribuzione del ristorno a capitale, anziché del 26% al momento della restituzione del capitale.
– E’ previsto uno sconto del 50% dell’IRES sui dividendi percepiti, da enti pubblici, enti privati non commerciali e trust che perseguano specifiche finalità civiche e di utilità sociale (famiglia; formazione; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; ricerca scientifica e tecnologica;protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali) purché tali dividendi siano destinati a tali finalità.
– È prorogata sino al 30/6/2021 la misura di agevolazione di rafforzamento patrimoniale delle medie imprese già prevista dal decreto rilancio (citata in una precedente circolare) con innalzamento del credito d’imposta dal 30% al 50% dell’aumento di capitale effettuato
– Viene rafforzata e prorogata con decorrenza dal 16 novembre 2020 sino al 31 dicembre 2022 la misura del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali :
o Per i beni strumentali materiali 4.0 (ex iperammortamento) acquistati sino al 31/12/2021 il credito passa al 50% sino ad un valore di beni di 2,5 mil/euro, del 30% sino a 10 mil/euro e del 10% per gli altri beni;
o Per i beni strumentali materiali 4.0 acquistati nel 2022 il credito passa al 40% sino ad un valore di beni di 2,5 mil/euro, del 20% sino a 10 mil/euro e del 10% per gli altri beni;
o Per i beni immateriali 4.0 , incluse anche soluzioni di cloud computing per la quota di competenza, l’aliquota è del 20% sino a 1mil/euro;
o Per i beni strumentali ordinari (non 4.0) acquistati sino al 31/12/2021 il credito passa al 10% (15% per beni destinati al lavoro “agile”) nel limite massimo di 2 mil/euro per i beni materiali ed 1 mil/euro per gli immateriali;
o Per i beni strumentali ordinari (non 4.0) acquistati nel 2022 il credito passa al 6%.
Tutti i crediti derivanti dagli acquisti “4.0” sono compensabili in f24 in tre rate annuali di pari importo a partire dalla data di entrata in funzione del cespite. Tutti i crediti derivanti dagli acquisti non “4.0” effettuati nel 2021 sono fruibili in un’unica soluzione. Gli acquisti fatti nel 2022 danno invece diritto alla fruizione in tre rate annuali di pari importo a partire dalla data di entrata in funzione del cespite.
– E’ prorogata sino al 2022 il credito d’imposta r & s nelle seguenti misure:
o 20% per ricerca e sviluppo sino a 4mil/euro
o 10% per innovazione tecnologica sino a 2mil/euro
o 15% per innovazione “green” e digitale sino a 2mil/euro
o 10% per innovazione in design e ideazione estetica sino a 2mil/euro
Rimane confermata sino al 2022 la maggiorazione del credito per la sola attività di ricerca e sviluppo nella misura del 45% per le piccole imprese , 35% per le medie e 25% per le grandi che siano residenti nelle regioni svantaggiate inclusa la Puglia.
– E’ prorogata sino al 31/12/2022 la misura del credito d’imposta del 45% per l’acquisto di beni strumentali nuovi per le regioni svantaggiate inclusa la Puglia.
– È ridotta del 50% per sette annualità l’imposta sul reddito realizzato dalle imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite nel Mezzogiorno d’Italia, a condizione che, per almeno dieci anni, sia mantenuta l’attività e siano conservati i relativi posti di lavoro. Le zone interessate, identificate tramite particelle catastali, della Puglia, Molise e Basilicata sono indicate qui e qui .
– E’ prorogato sino al 31/12/2022 il regime speciale del bonus pubblicità nella misura del 50% dell’investimento senza necessità di incremento rispetto agli anni passati. Viene però limitato il campo di applicazione alle sole inserzioni su organi di stampa, anche online, con esclusione di emittenti televisive locali. Si ricorda infine che la percentuale di credito potrà essere abbassata in relazione al rapporto tra domande presentate e fondi stanziati (50 mil/ euro).
– L’Agenzia delle Entrate attiverà una piattaforma telematica tramite la quale sarà possibile attivare la compensazione, con effetti civilistici, delle reciproche partite creditorie (anche indirette) tra soggetti economici risultanti dalle fatture elettroniche emesse.
IRPEF
– Viene ridotta al 50% l’imponibilità IRPEF dei redditi dominicali ed agrari per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
– Viene riproposta l’ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente sino a 40mila Euro.
“SUPERBONUS 110%”
Vengono introdotte svariate novità alla disciplina del superbonus 110%
– Proroga al 30/6/2022 (con estensione al 31/12/2022 purché al 30/6 siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori);
– Le spese sostenute nel 2022 dovranno essere ripartite in 4 quote annuali anziché 5;
– Anche gli edifici di proprietà di un unico proprietario potranno accedere all’agevolazione purché siano composti da 2 a 4 a unità immobiliari;
– Per “unità indipendente” si intende un immobile che detenga almeno tre elementi di proprietà esclusiva tra i seguenti:
o impianti per l’approvvigionamento idrico;
o impianti per il gas;
o impianti per l’energia elettrica;
o impianto di climatizzazione invernale.
– Possono accedere al superbonus anche gli immobili senza APE perché privi di muri perimetrali purché alla fine dei lavori gli stessi immobili ottengano una attestazione di classe A;
– Il superbonus è esteso anche ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche per i portatori di handicap e persone con più di 65 anni di età;
– Si chiarisce che la coibentazione del tetto è ammessa al beneficio senza limitare il concetto di superficie disperdente;
– Il limite di spesa per le colonnine elettriche è :
o 2.000 euro per gli edifici unifamiliari
o 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari che installino sino ad otto colonnine
o 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari che installino oltre otto colonnine
ALTRE AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI VARIE
– Viene elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19%.
– Il credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo è previsto per i mesi da ottobre a dicembre per le attività colpite dalle restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre scorso ed è esteso al 30/4/2021 per le agenzie di viaggio , i tour operators e le imprese turistico-ricettive.
– Per le persone fisiche è previsto un bonus del 50% sino a 1.000 euro per le spese relative all’acquisto e installazione sugli impianti idrici di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. Stessa agevolazione è prevista per imprese ed enti non commerciali: in questo caso con un massimale di 5.000 euro per immobile destinato all’attività commerciale o istituzionale. I dettagli della misura sono rimandati ad un provvedimento da emettere entro febbraio 2021.
– Vengono estesi al 31/12/2021 le detrazioni per bonus facciate, ecobonus, ristrutturazione edilizia, bonus verde, bonus mobili (quest’ultimo con incremento del tetto di spesa a 16mila euro).
– Viene esteso al 2021 il bonus auto con per l’acquisto di auto . Il beneficio varia a seconda del modello acquistato (il cui prezzo ufficiale deve essere inferiore a 50mila euro al netto di IVA ) e del ricorso o meno alla rottamazione di veicolo inquinanti.
– E’ altresì previsto un bonus per l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci di categoria N1 e M1 di importo variabile da 800 a 6.400 euro sulla base delle specifiche tecniche del veicolo in assenza di rottamazione o da 1.200 a 8.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria non oltre Euro 4.
– I nuclei familiari con ISEE inferiore a 30mila euro hanno diritto ad un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto di auto elettriche di potenza sino a 150 KW di categoria M1 e di prezzo inferiore a 30mila euro al netto di IVA.
– Il termine per l’utilizzo del bonus “vacanze” è prorogato al 30 giugno 2021.
– Viene precisato che tutte le indennità erogate nell’ambito dell’emergenza COVID sono da considerarsi non imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
– Sono sospesi, per le organizzazioni del mondo sportivo tra le quali le associazioni dilettantistiche, i versamenti, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021, delle imposte sui redditi, dell’Iva, delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail. Tali somme andranno versate, senza sanzioni e interessi, entro il 30 maggio 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
– Viene estesa , a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e al 31 dicembre 2019 beneficiava del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento per cinque periodi d’imposta temporale del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti) previo versamento di un importo pari – a seconda dei requisiti posseduti – al 10 ovvero al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. Questa va espressa secondo le modalità definite da un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio
MISURE PER LA LIQUIDITA’
– Sono prorogate sino al 30/6/2021 le misure di aiuto all’accesso al credito da parte delle imprese. In particolare i microcrediti garantiti al 100% sino a 30.000 euro (ricordando che il massimo concedibile è attualmente di 40.000 euro) potranno avere durata sino a 15 anni . La misura è applicabile anche ai prestiti già concessi al 1 gennaio 2021 con mero adeguamento del tasso di interesse alla maggiore durata nel limite del 0,20 per cento aumentato del valore del Rendistato con durata analoga al finanziamento.
– L’efficacia esecutiva di cambiali ed altri titoli di credito è sospesa sino al 31 gennaio 2021.
IMPOSTA DI REGISTRO
– Nel 2021 non sarà applicata l’imposta fissa di registro pari a 200 euro su trasferimenti di terreni di valore sino a 5000 euro a favore di coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
IVA
– Sino al 31/12/2022 sono esenti da IVA le cessioni di vaccini COVID e di strumentazione di diagnostica nonché servizi strettamente ad essa connessi.
– L’aliquota sulla cessione di cibo cucinato da asporto passa dal 22% al 10%.
– Le sanzioni in materia di corrispettivi (emissione, trasmissione, DDT) passano dal 100% al 90% dell’imposta dovuta. Per irregolarità che non incidono sulla regolarità dell’imposta dovuta è dovuta una sanzione di 100 euro fissa.
– Dal 2021 i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale possono registrare le fatture emesse entro la fine del mese successivo la fine del trimestre mantenendo la competenza del mese di riferimento.
– Dal 2022 è abolito il c.d. “esterometro”. Di contro le fatture attive e passive con controparte estera dovranno obbligatoriamente transitare dalla piattaforma di interscambio SDI. In realtà già dal 1 gennaio 2021 è possibile evitare l’obbligo di invio del “esterometro” e del modello INTRA ove, in luogo dell’integrazione manuale della fattura, siano inviate , per ciascuna operazione, le autofatture con tipo documento T17 T18 e T19 (per informazioni più dettagliate è possibile consultare qui la guida predisposta dall’Agenzia sul nuovo schema di fattura elettronica) . Infine le sanzioni per l’omesso o ritardato invio sono pari a 2 euro per fattura (con un tetto di 400 euro) ridotte al 50% (con un tetto di 200 euro) per la regolarizzazione entro 15 giorni.
– Anche per il 2021 le fatture emesse a persone fisiche per prestazioni mediche sono esentate dalla fatturazione elettronica.
LAVORO
– Sono prorogati al 31/3/2021:
o il termine per la proroga per un periodo massimo di 12 mesi dei contratti a termine senza causale;
o il divieto di licenziamento (con esclusione della cessazione definitiva dell’impresa, del fallimento o dell’accordo collettivo aziendale.
– Sono concesse ulteriori 12 settimane di cassa integrazione senza oneri per le imprese ed a prescindere da cali del fatturato da collocare tra il 1/1/2021 ed il 31/3/2021 per la CIG e tra il 1/1/2021 ed il 30/6/2021 per l’assegno ordinario e la CIGD . Le imprese che non ricorrono a tale strumento hanno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nei limiti delle ore di integrazione salariale usufruite a maggio e giugno.
– E’ prevista una forma di indennità reddituale chiamata ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) in favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS che:
o Non siano pensionati, né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o percettori di reddito di cittadinanza;
o Alla data di presentazione della domanda siano titolari di partita iva da almeno 4 anni per l’esercizio dell’attività per la quale è richiesta l’integrazione e siano in regola con il versamento dei contributi;
o Abbiano percepito un reddito nell’anno precedente la presentazione della domanda inferiore a 8.145 euro ed alla metà della media dei tre anni anteriori al precedente (es: domanda nel 2021, reddito del 2020 inferiore a 8.145 euro ed alla metà della media 2017-2019).
L’indennità è pari al 25% su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in sei mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese. La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
– I professionisti iscritti alla gestione separata INPS ed alle casse previdenziali di categoria che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto al 2019 non inferiore al 33% hanno diritto all’ esonero parziale dall’obbligo contributivo . Le modalità di applicazione della misura sono rinviate ad un provvedimento da emanare entro febbraio.
– Sono introdotto i seguenti sgravi contributivi:
o Estensione sino al 2022 per le assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori sino al 35° anno di età, aumento dello sgravio al 100% nel limite dei 6000 euro annui, durata di 4 anni per le assunzioni nelle regioni meridionali tra le quali la Puglia;
o Sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di donne a tempo determinato per il biennio 2021/2022;
o Estensione sino al 2029 dell’esonero contributivo parziale per le assunzioni al Sud con percentuali di sgravio decrescenti col decorrere del tempo (30% sino al 2025, 20% per il 2026 ed il 2027, 10% per il 2028 ed il 2029).
REDDITI DA FABBRICATI/CEDOLARE SECCA
– Dal 2021 la cedolare secca sugli affitti brevi può essere applicata per non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta. I locatori che gestiscono nell’anno più di quattro immobili dovranno dotarsi di partita IVA e tassare i proventi sotto forma di reddito d’impresa.
– Nel 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto al proprietario di immobile , sito in un comune ad alta intensità abitativa (Bari inclusa) e locato come abitazione principale dell’affittuario, pari al 50% della riduzione del canone accordata, sino a 1.200 euro per locatore.
RISCOSSIONE
– Per le richieste di dilazione presentate dal 30 novembre 2020:
o La richiesta di dilazione dei ruoli sospende i termini di decadenza e prescrizione oltre a bloccare l’emissione di provvedimenti di fermo amministrativi ed ipoteche (ad eccezione di quelli già emessi).
o Non può essere richiesta la dilazione per somme compensabili con debiti dello stato ex art. 48bis del DPR 602/73.
o Il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
– Per le istanze di dilazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021:
o viene innalzata da 60.000 a 100.000 euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
o la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate (invece che le ordinarie cinque), anche non consecutive.
– I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione prima del 8 marzo 2020 possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021 senza necessità di saldare le rate scadute . Inoltre è possibile richiedere nuove dilazioni anche per i debiti per i quali è stata richiesta una rottamazione o un saldo o stralcio non andati a buon fine.