La fuoriuscita della Gran Bretagna (UK) dall’Unione Europea entra pienamente in vigore dal 1/1/2021 . Con questa breve nota si evidenziano le più immediate conseguenze contabili e fiscali di tale evento .
Il passaggio allo status di paese extracomunitario comporta che tutte le transazioni commerciali dovranno passare tramite le dogane con allungamento dei tempi di consegna ( in particolare nei primi mesi) e maggiori costi correlati alle operazioni di sdoganamento ed a eventuali dazi . Più in generale diventerà più complesso gestire operazioni che sino a poco tempo fa potevano usufruire di semplificazioni dettate dalla normativa comunitaria (come le operazioni triangolari) . Infine ci sono aspetti meramente finanziari come la necessità di dover anticipare il pagamento dell’IVA in dogana anziché ricevere la merce senza necessità di corrispondere l’imposta al fornitore.
Dal 1 gennaio 2021 le vendite e gli acquisti di beni per e dalla UK non devono essere più catalogate come operazioni intracomunitarie ma come importazioni / esportazioni come già avviene , ad esempio , con gli Stati Uniti. Pertanto:
- le fatture di cessione di beni saranno emesse senza iva come avviene oggi ma il titolo di non imponibilità non sarà più l’art. 41 del DL 331/1993 ( operazioni intracomunitari) ma l’art. 8 del DPR 633/1972 (esportazioni)
- le fatture di acquisto di beni non hanno valenza fiscale IVA propria: l’acquirente italiano dovrà registrare, in luogo della fattura inglese, la bolletta doganale che riporta il valore dei diritti e dell’IVA assolta all’ingresso nel territorio italiano. La registrazione avverrà indicando, in luogo del nome del fornitore inglese, un soggetto generico (“ufficio doganale”) e specificando il tipo e gli estremi della bolla doganale e dell’ufficio che l’ha emessa. La fattura del fornitore estero andrà registrata solo ai fini della contabilità generale .
- le fatture attive di prestazioni di servizi saranno emesse senza iva come avviene oggi ma il titolo di non imponibilità non sarà più l’art. 7 ter del DPR 633/1972 ma l’articolo 7 del DPR 633/1972.
- le fatture passive di prestazioni di servizi non saranno più integrate manualmente dal ricevente che dovrà invece emettere una autofattura ex art. 17 comma 2 DPR 633/1972
- Tutte le operazioni attive e passive con la Gran Bretagna non saranno più inserite nei modelli Intrastat mentre rimane l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”)
- Gli imprenditori italiani che intendano commerciare con la UK dovranno dotarsi di un codice EORI (“Economic Operators’ Registration and Identification”) da richiedere all’Agenzia delle Dogane
L’agenzia delle Dogane ha creato la pagina https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit in cui il tema è trattato analiticamente.