INTRODUZIONE
Gentili Clienti,
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) . Di seguito un breve sunto degli aspetti più rilevanti del provvedimento. Tutte le novità hanno effetto, ove non diversamente specificato , dall’anno 2023.
IRPEF/IRAP/IMPOSTE SOSTITUTIVE
- Dal 2023 l’accesso al regime forfettario di determinazione del reddito di impresa o professionale è riservato ai soggetti che nell’anno precedente (quindi per il 2023 si considera il 2022) hanno conseguito ricavi non superiori a 85mila euro (anziché 65mila come in passato). Coloro i quali conseguiranno nel 2023 ed anni a seguire ricavi sino a 85mila euro potranno permanere nel regime agevolato. Ove i ricavi conseguiti superino 85mila euro ma non 100mila euro è previsto il passaggio al regime ordinario di determinazione del reddito a partire dall’anno successivo. Il superamento della soglia di 100mila euro di ricavi comporterà invece l’assoggettamento al regime ordinario IRPEF ed IVA già per l’anno in corso. Si ricorda che il volume di ricavi è solo uno dei requisiti per l’accesso al regime forfettario. Per ulteriori informazioni sul tema si invita a contattare lo studio.
- Per il solo anno 2023 i contribuenti in regime di tassazione IRPEF (non forfettari) possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% alla differenza (sino a 40mila euro) tra il reddito conseguito nel 2023 e quello più alto dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.
- Le mance percepite da lavoratori del settore delle strutture ricettive e ristorazione sono assimilate a redditi di lavoro dipendente ma tassate separatamente con aliquota del 5%.
- L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato scende dal 10% al 5%.
- Si estende all’anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- Viene effettuato un primo inquadramento normativo dell’attività di trading in criptovalute i cui proventi vengono classificati in una categoria specifica del testo unico delle imposte sui redditi. Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14% ed infine regolarizzare il mancato inserimento delle stesse nelle dichiarazioni dei redditi degli anni passati.
BONUS SU LAVORI EDILIZI
- Viene prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, Dl 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
- E’ incrementato a 8mila euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
- Non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90%, del c.d. Superbonus prevista a partire dal 2023 dal “decreto Aiuti quater” per :
- interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila;
- interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022;
- interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022;
- interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
MISURE AGEVOLATIVE
- Sono prorogati e rafforzati per il primo trimestre 2023 i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, i bonus sono riconosciuti nella misura del:
- 45% alle imprese energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore;
- 35% alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW.
I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2023. In alternativa sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti di imposta ceduti devono essere usufruiti dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro la data del 31 dicembre. E’ inoltre confermato per il primo trimestre 2023 l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Sono infine previste agevolazioni sui consumi energetici dei soggetti operanti in agricoltura e pesca per i cui dettagli si invita a contattare lo studio.
- Vengono esentati dal pagamento dell’IMU relativa ad immobili occupati i proprietari che abbiano presentato regolare denuncia alle autorità competenti
- Vengono riproposte misure volte ad agevolare la fuoriuscita dei beni dal perimetro imprenditoriale :
- per le società è prevista l’assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci (anche immobili purché non strumentali) con applicazione di una imposta sostitutiva del 8% (10,5% per le società c.d. “di comodo” ) applicata alla differenza tra il valore normale dei beni ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi
- per le imprese individuali è possibile escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli al titolare dell’impresa dietro pagamento di un’imposta sostitutiva del 8%
Per maggiori dettagli su tali misure si invita a contattare lo studio.
- È possibile detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi
- Si prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Analoga misura è riproposta ancora una volta per i terreni e fabbricati .
- Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.
- Estesa l’ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina: per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di persone con meno di 40 anni che, nell’atto di trasferimento, dichiarano di volersi iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell’apposita gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, le imposte di registro e ipotecaria sono dovute nella misura fissa, mentre l’imposta catastale è applicata con l’aliquota dell’1%. Inoltre sono previste agevolazioni per l’acquisto di terreni montani: Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale nonché a favore di chi, pur non essendovi iscritto, nell’atto di acquisto assume l’impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni (si decade dalle agevolazioni se, prima del quinquennio, i terreni sono ceduti o non vengono più coltivati o condotti direttamente). Lo stesso regime di favore si applica anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
- Viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta introdotto dalla legge 208/2015 a favore delle imprese che acquistano beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, Sicilia e Sardegna nonché nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
- E’ confermato per il 2023 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maggiorato rispetto all’aliquota nazionale, a favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (articolo 1, comma 185, legge 178/2020).
- Dal 2023 sono previste maggiorazioni dell’assegno unico per figli a carico: 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli.
REDDITO DI IMPRESA
- Le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio possono dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali con un coefficiente del 6% anziché del 3% per il periodo d’imposta 2023 e per i quattro successivi .
- Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
- Viene spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni strumentali secondo il modello “Industria 4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d’imposta con le più alte percentuali fissate per il 2022
IVA
- E’ prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 5% nel primo trimestre 2023:
- sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
- sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;
- sulle forniture di servizi di teleriscaldamento
- L’aliquota iva su prodotti per l’igiene intima femminile e per alcuni prodotti per l’infanzia scende al 5%
- L’aliquota iva per la cessione del pellet scende al 22% al 10%
- Anche per il 2023 le fatture emesse a persone fisiche per prestazioni mediche sono esentate dall’ obbligo della fatturazione elettronica.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI PENDENZE FISCALI
La legge di bilancio prevede molteplici facoltà per saldare i debiti fiscali con sgravi di vario tipo. Di seguito un elenco sintetico delle misure adottate:
- E’ possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia graduato sulla base dello stato della causa (dal 15% al 90% a seconda dei casi) sempre con storno di interessi e sanzioni.
- In alternativa alle definizione di cui sopra si promuove la conciliazione giudiziale con applicazione della sanziono in misura pari ad 1/18 del minimo di legge ed infine la rinunzia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione
- Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:
- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
- E’ previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da parte delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali. Le altre amministrazioni (enti locali ad esempio) hanno facoltà di aderire o meno alla
- Ancora una volta è prevista la c.d. “rottamazione delle cartelle di pagamento” che riguarda tutti gli atti affidati all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 (la data di consegna è sempre riportata sulla cartella) . L’agevolazione consiste nello storno di sanzioni , interessi e aggi di riscossione . Il pagamento può essere effettuato in 18 rate di cui le prime tre scadenti nel 2023 e le successive 15 in quattro rate per anno a partire dal 2024.
- Le comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”) derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o recapitate in data successiva subiscono la riduzione delle sanzioni al 3% in luogo del 10% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le stesse regole valgono pure per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma.
- Sono regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.
- E’ possibile regolarizzare alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento per le dichiarazioni dei redditi sino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (con interessi del 2% annuo).