Gentili clienti,
Nell’ultima settimana sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due provvedimenti che vanno ad inserirsi nel ricco filone normativo riguardante l’emergenza sanitaria. Più specificatamente:
Di seguito elenchiamo le disposizioni di maggiore interesse per la nostra clientela.
sostegno alle attività economiche
articolo 1-ter L. 69/2021 il contributo a fondo perduto previsto dal DL 41/2021 è esteso anche alle attività che si sono dotate di partite iva nel 2018 ma hanno iniziato l’attività nel 2019 anche in assenza del calo di fatturato 2020 del 30 % rispetto a quello del 2019. Le modalità di applicazione di questa norma sono demandate ad un decreto attuativo di futura emanazione.
Articolo 1 D.L. 73/2021 tutti i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che hanno percepito il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 41/2021, riceveranno una somma aggiuntiva (o credito d’imposta) di pari importo senza necessità di presentare alcuna ulteriore istanza. Chi non ha percepito il primo contributo per assenza dei requisiti potrà richiedere quello previsto dal nuovo D.l. ove abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo 1/4/2020 – 31/3/2021 rispetto al periodo 1/4/2019 – 31/3/2020. Anche i beneficiari del primo contributo potranno richiedere la liquidazione dell’eventuale differenza positiva tra il contributo calcolato in tal modo rispetto a quello percepito automaticamente (es. contributo “automatico”= 1000, contributo spettante nel periodo marzo 2021/2020 = 1200. Mille euro saranno percepiti automaticamente e 200 con nuova istanza).
Per chi non ha percepito il primo contributo le percentuali applicate alla differenza di fatturato che determinano il contributo stesso vengono maggiorate nella seguente misura:
– 90% per ricavi e compensi 2019 inferiori a 100.000 euro
– 70% per ricavi e compensi 2019 superiori a 100.000 ed inferiori a 400.000 euro
– 50% per ricavi e compensi 2019 superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1.000.000 euro
– 40% per ricavi e compensi 2019 superiori a 1.000.000 euro ed inferiori a 5.000.000 euro
– 30% per ricavi e compensi 2019 superiori a 5.000.000 euro ed inferiori a 10.000.000 euro
E’ previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche ed un contributo massimo, per entrambe le categorie, di 150.000 euro.
Infine per i soggetti individuati nel presente paragrafo è previsto un ulteriore contributo a conguaglio calcolato sul calo non più del fatturato ma del reddito 2020 rispetto al 2019. Le modalità e l’entità di tale contributo sono demandate ad un decreto attuativo fermo restando che l’erogazione non potrà avvenire prima della presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.
Articolo 4 D.L. 73/2021 viene esteso ai mesi da gennaio a giugno 2021 (luglio 2021 per imprese ricettive , agenzie di viaggio e tour operator) il credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione per gli immobili in cui si svolge l’attività (30% per i canoni di affitto d’azienda) pagati da soggetti con ricavi 2019 inferiori a 10 milioni di euro ed un calo del fatturato mensile del 30% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.
Articolo 6 L.69/2021 viene azzerato il canone di abbonamento RAI 2021 per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico per l’anno 2021. Per coloro che abbiamo già effettuato il pagamento è riconosciuto un credito d’imposta pari al canone versato.
Articolo 1-bis L.69/2021 viene estesa la possibilità di rivalutazione dei beni, prevista dal DL 104/2020 per l’esercizio 2020, anche al 2021 ma in questo caso solo con effetti civilistici (aumento dell’attivo patrimoniale) ma senza vantaggi fiscali.
Articolo 5 L.69/2021 nell’ambito dei sistemi di allerta del nuovo Codice della crisi di impresa, viene differito al 2022 l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria di esposizioni debitorie delle imprese da parte di creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, enti previdenziali, Agenzia di riscossione)
Articolo 10 D.L. 73/2021 è prorogata al 2021 la norma di cui all’art. 81 del DL 104/2020 con la quale sono incentivati, con un credito d’imposta del 50% , gli investimenti pubblicitari di importo non inferiore a 10mila euro nei confronti dei soggetti del settore sportivo, incluse le ASD
Articolo 64 D.L. 73/2021 vengono incrementati i fondi per il credito d’imposta per il “bonus pubblicità” su stampa ed emittenti locali. Il termine per la domanda di accesso ai benefici è prorogata e potrà essere presentata entro il 30 settembre
Articolo 32 D.L. 73/2021 viene ripristinato il credito d’imposta del 30% sull’acquisto di servizi di sanificazione e di dispositivi di protezione nei mesi di giugno , luglio ed agosto 2021 sino ad un massimo di 60.000 euro. Si ricorda che andrà effettuata una apposita istanza e la percentuale agevolativa potrà essere ridotta a seguito del confronto tra domande ricevute e fondi disponibili.
Misure fiscali
Articolo 6 – sexies L.69/2021 ai soggetti aventi diritto al contributo a fondo perduto del DL sostegni spetta anche l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 per gli immobili di proprietà nei quali viene gestita direttamente l’attività.
Articolo 14 D.L. 73/2021 al fine di incentivare gli investimenti in startup innovative è prevista l’esenzione da tassazione delle plusvalenze da cessione di quote (c.d. “capital gain”) di tale tipo di società acquistate dal 1/6/2021 al 31/12/2025 e tenute in possesso per almeno tre anni. Inoltre sono escluse da tassazione anche le plusvalenze di quote delle società diverse dalle startup innovative purché il ricavato sia investito entro il 31/12/2025 in società di questo tipo.
Articolo 14 D.L. 73/2021 Per le procedure concorsuali aperte dopo l’entrata in vigore della norma è possibile il recupero dell’IVA sulle fatture emesse e non saldate sin dall’avvio della procedura senza attenderne la conclusione.
Articolo 6 – septies L.69/2021 E’ estesa, anche ai contratti di locazione di immobili abitativi (escluse quindi le locazioni non abitative) stipulati prima del 2020, l’esclusione da tassazione dei canoni dovuti dal 1/1/2020 non percepiti sin dal momento dell’ingiunzione di pagamento o intimazione di sfratto per morosità.
Articolo 19 D.L. 73/2021 Viene prorogata al 2021 la norma agevolativa del DL 34/2019 che permette di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate relative alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE nella misura del valore della cessione a titolo oneroso dei crediti deteriorati.
Inoltre viene rafforzato il meccanismo ACE sugli incrementi di capitale: il coefficiente di detassazione sale al 15% in luogo del 1,3% e l’incremento rileva dal primo giorno del periodo d’imposta. Non è possibile procedere a diminuzione di capitale per i due anni successivi salvo che per perdite. La detassazione può infine essere tramutata in credito d’imposta.
Articolo 20 D.L. 73/2021 E’ estesa a tutti i fruitori la possibilità di utilizzare in un’unica soluzione il credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali (non “industria 4.0”) effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021.
Articolo 22 D.L. 73/2021 l’importo limite per le compensazioni “orizzontali” in F24 (quelle tra debiti e crediti di natura diversa) per il 2021 sale a 2 milioni di euro.
Articolo 64 D.L. 73/2021 Sono esentate da imposte gli acquisti di immobili “prima casa” ed i relativi mutui da parte di giovani di età inferiore a 36 anni con un ISEE inferiore a 40.000 euro. Nel caso di acquisto di immobili assoggettati ad IVA il pagamento della stessa dà diritto ad un credito d’imposta di pari importo.
Articolo 9 D.L. 73/2021 E’ prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione della riscossione delle cartelle di pagamento ed altri atti esecutivi affidati all’Agenzia della Riscossione (ex equitalia) e la sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.
Articoli 13 e 16 D.L. 73/2021 la moratoria dei pagamenti dei prestiti alle imprese è prorogata al 31/12/2021 previa comunicazione da inviare alla banca creditrice entro il 15 giugno p.v. La proroga riguarda solo la sorte capitale e quindi dovranno essere corrisposte le somme a titolo di interessi.
Sono previste garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti, con le seguenti condizioni:
Dal 1/7/2021 i microfinanziamenti sino a 30mila euro saranno garantiti dal fondo in misura non superiore al 90% dell’importo.
Per i finanziamenti di importi superiore a 30mila euro garantiti dal Fondo Centrale al 90% in corso ad oggi è possibile richiedere l’estensione della proroga sino a 120 mesi. Stessa durata massima è prevista per i nuovi finanziamenti con abbassamento della garanzia al 80%.
Misure per il lavoro
Articolo 40 D.L. 73/2021 è prevista una ulteriore proroga della cassa integrazione per i dipendenti del settore terziario sino a 28 settimane nel periodo 1/4/2021- 31/12/2021 per CIG “emergenza COVID” (aziende che subiscono una riduzione e sospensione dell’attività per eventi collegati all’epidemia) con contestuale divieto di licenziamento sino alla data del 31/12/2021. Per le aziende industriali la CIGO può essere richiesta sino al 31/12/2021 ma , ove non sia richiesta, permette di effettuare licenziamenti a partire dal 30 giugno.
Articolo 41 e 43 D.L. 73/2021 viene introdotto un contratto di “rioccupazione” riservato alle aziende che nel primo semestre 2021 abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019 con importanti agevolazioni in termini di flessibilità ed integrazione salariale. Alle imprese del terziario spetta una decontribuzione pari al doppio della contribuzione relativa alle retribuzioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate in questi tre mesi.
Articolo 47 D.L. 73/2021 Il versamento delle somme IVS per gli iscritti alla gestione commercianti ed artigiani dovute per il primo trimestre è prorogato al 20/8/2021.
Articoli 42, 44, 37, 69 D.L. 73/2021 viene prevista l’erogazione di nuove indennità a favore di varie figure lavorative tra le quali lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo, operai agricoli a tempo determinato , pescatori autonomi e collaboratori sportivi che abbiano ridotto o cessato l’attività a causa dell’emergenza. Per questi ultimi l’indennità è cosi determinata:
Articolo 6- quinquies L.69/2021 Viene esteso al 2021 l’ambito temporale di applicazione della disposizione del DL 104/2020 con la quale veniva raddoppiato per l’anno 2020 il valore dei fringe benefit aziendali esentasse da 258,23 a 516,46 euro.
[1] https://www.consiliumbari.it/circolari/principali-novita-del-d-l-41-2021-c-d-decreto-sostegni