Gentili clienti,
Nella G.U. del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 41 contenente tra l’altro ulteriori misure per sostenere le attività imprenditoriali e professionali colpite dalla perdurante emergenza sanitaria.
Segnaliamo alcune delle disposizioni del provvedimento con l’avvertenza che il Parlamento potrebbe apportare modifiche anche rilevanti in sede di approvazione.
sostegno alle attività economiche
articolo 1 (commi 1-9) è previsto un nuovo contributo a fondo perduto, non imponibile fiscalmente, riservato a tutti gli operatori economici (imprese, professionisti, agricoltori, enti non commerciali dotati di partita iva) che abbiano conseguito ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019[1] e che siano ancora in attività alla data del 23/3/2021.
Ai soggetti con partita IVA attiva al 31/12/2018 il contributo sarà erogato a condizione che il fatturato (comprensivo della cessione dei beni ammortizzabili) dell’anno 2020 sia inferiore al 30% del corrispondente valore del 2019 . In presenza di tale condizione, il contributo sarà calcolato applicando su un dodicesimo della differenza di fatturato una percentuale pari al:
– 60% per ricavi e compensi 2019 inferiori a 100.000 euro
– 50% per ricavi e compensi 2019 superiori a 100.000 ed inferiori a 400.000 euro
– 40% per ricavi e compensi 2019 superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1.000.000 euro
– 30% per ricavi e compensi 2019 superiori a 1.000.000 euro ed inferiori a 5.000.000 euro
– 20% per ricavi e compensi 2019 superiori a 5.000.000 euro ed inferiori a 10.000.000 euro
E’ previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche ed un contributo massimo, per entrambe le categorie, di 150.000 euro.
I soggetti che hanno aperto la partita iva dal 1 gennaio 2019 eseguono il confronto dividendo il fatturato 2019 per il numero dei mesi che intercorrono tra quello successivo all’apertura della partita iva ed 31/12/2019. A tali soggetti, ove non si verifichi il calo del 30% del fatturato, spetta comunque il contributo minimo di 1.000/2.000 euro di cui sopra.
I soggetti che hanno aperto la partita iva dal 1 gennaio 2020 al 23/3/2021 hanno diritto al contributo minimo di 1.000/2.000 euro senza ulteriori calcoli.
Il contributo può essere richiesto in danaro o sotto forma di credito di imposta spendibile con i modelli F24 . La scelta è irrevocabile.
Le domande di contributo potranno essere spedite per via telematica a partire dal 30 marzo sino al 28 maggio prossimo.
Articolo 1 (commi 13-17) Con dei correttivi tecnici vengono ampliati i tetti massimi di fruizione degli aiuti di stato. In particolare le seguenti agevolazioni:
Possono essere collocati nella categoria 3.12 degli aiuti di stato (che ha un tetto massimo di 10 milioni di euro) anziché 3.2 (che ha un tetto massimo di 1,8 milioni di euro).
Articolo 6 è prevista la riduzione, per l’anno 2021, del 30% del canone di abbonamento RAI per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento prima del 23 marzo 2021 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% del canone versato.
Sono inoltre previsti sconti sulle componenti di costo dell’energia elettrica denominate “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” per le utenze non domestiche per i mesi di aprile maggio e giugno 2021.
Misure fiscali
Articolo 4 E’ prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione della riscossione delle cartelle di pagamento ed altri atti esecutivi affidati all’Agenzia della Riscossione (ex equitalia).
Le rate 2020 delle procedure di “rottamazione” delle cartelle possono essere pagate entro il 31/7/2021. Quelle scadenti nel 2021 entro il 30/11/2021.
E’ prorogata al 30/4/2021 la sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.
Per le persone fisiche e giuridiche che abbiano dichiarato nel 2019 un reddito imponibile sino a 30mila euro è prevista la cancellazione automatica dei debiti affidati dal 2000 al 2010 all’Agenzia della Riscossione di valore residuo inferiore a 5mila euro. Il valore del debito residuo va calcolato su ciascuna partita contenuta nella cartella: ad esempio una cartella contenente un debito residuo di IVA per 3.000 euro e di Irpef per 4.000 euro sarà cancellata interamente perché i singoli importi sono inferiori a 5.000 euro.
Articolo 5 I titolari di partita IVA che abbiano subito una riduzione del volume d’affari IVA 2020 maggiore del 30% rispetto a quello del 2019 possono definire gli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2017 e 2018 senza sanzioni e somme aggiuntive purché il pagamento sia eseguito nei termini previsti. Anche in questo caso sarà l’Agenzia a stralciare dall’avviso bonario gli importi non dovuti.
Sino al 30/4/2021 è sospeso l’obbligo di compensazione preventiva tra i debiti della P.A. e quelli dei fornitori per iscrizioni a ruolo.
Il termine per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, originariamente fissato al 10 marzo, è prorogato al 10 giugno prossimo.
Slitta dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l’invio telematico della CU dell’anno 2020.
La dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile per il prelievo dal sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 10 maggio.
Misure per il lavoro
Articolo 8 E’ prevista una ulteriore proroga della cassa integrazione senza compartecipazione del datore di lavoro:
Nel contempo è prorogato anche il divieto di licenziamenti sino a tutto il 30/6/2021 (31/10/2021 per le aziende coperte da strumenti in deroga) tranne che nei casi di fallimento, cessazione definitiva dell’attività senza trasferimento d’azienda e accordo collettivo.
Articolo 10 è prevista l’erogazione di una indennità di 2.400€:
Hanno diritto ad una indennità i collaboratori sportivi di vari enti, tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche, che in conseguenza dell’epidemia hanno ridotto o sospeso l’attività (come risultante dai dati della piattaforma informatica ministeriale) o sono stati titolari di contratti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. Più specificatamente:
Articolo 17 E’ prorogata al 31/12/2021 la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a termine per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi anche in assenza delle causali di legge.
[1] per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, il secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso